I documenti necessari per viaggiare sono diversi e vanno distinti in base alla destinazione.
Per viaggiare sul territorio nazionale è sufficiente l’esibizione di uno dei documenti di identificazione indicati all’articolo 35, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 445 del 28 dicembre 200.
I documenti sono: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi. Le tessere di riconoscimento devono essere munite di fotografia e di timbro rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Nel caso di viaggi in Stati Schengen o in Paesi esteri extra-Schengen, l’interessato deve sempre essere in possesso di un documento riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere.
Documenti riconosciuti validi per l’attraversamento delle frontiere sono:
a) la carta d’identità valida per l’espatrio;
b) il passaporto, rilasciato ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185, o documenti quali, ad esempio, il passaporto collettivo, disciplinato dall’articolo 20 della medesima norma;
c) il documento di viaggio specificamente richiesto e riconosciuto dallo Stato di destinazione.
Nel caso dell’Italia, sono valide le tessere personali di riconoscimento rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.07.1967, n. 851, ai dipendenti civili dello Stato nonché ai militari, o il c.d. lasciapassare per minore di anni quindici, previsto dall’Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957, vidimato dalle Questure, secondo le disposizioni in materia di passaporto.
Con specifico riguardo alla circolazione nello Spazio UE, SEE e CH, occorre precisare che:
I cittadini UE, SEE e CH possono circolare nello spazio UE, SEE e CH qualora la loro identità sia stata accertata mediante l’esibizione della carta d’identità valida per l’espatrio, del passaporto o di un documento di viaggio riconosciuto dallo Stato di destinazione.
Sulla stessa linea, sono le indicazioni contenute nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
All’articolo 4, viene precisato che il cittadino dell’UE, munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità, ha il diritto di lasciare il territorio dello Stato membro per recarsi sul territorio di un altro Stato membro.
Tale direttiva è stata recepita dall’Italia con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Dal Sito: Della Polizia di Stato