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FASE 2 – NOTA INFORMATIVA AI CITTADINI DI COCQUIO TREVISAGO:
COMPORTAMENTI AMMESSI E VIETATI DAL GIORNO 4 MAGGIO 2020 – 17 MAGGIO 2020
Vi informiamo schematicamente, sulle principali conseguenze derivanti dai provvedimenti e dagli atti adottati dal Governo per contrastare la diffusione del virus covid-19 a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.4.2020 e del Decreto Legge 25.3.2020, n. 19.
1. I COMPORTAMENTI VIETATI DAL 4 MAGGIO 2020 AL 17 MAGGIO 2020
– E’ VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO (SI PUÒ TUTTAVIA RIPRENDERE A FREQUENTARE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI NONCHÉ AD EFFETTUARE ATTIVITÀ SPORTIVA INDIVIDUALE ANCHE NON IN PROSSIMITA’ DELLA PROPRIA ABITAZIONE)
– SECONDE CASE: In qualsiasi giorno della settimana è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, salvo che per ragioni di necessità o lavoro.
– SPOSTAMENTI: divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa da quella in cui si trovano salvo che per ragioni di salute e di lavoro di assoluta urgenza;
Lo spostamento tra Regioni è ammesso, tuttavia, quando necessario per fare rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione
– Vietata l’organizzazione di feste pubbliche e private anche nelle abitazioni private
2. COMPORTAMENTI AMMESDI DAL 4 MAGGIO 2020 AL 17 MAGGIO 2020:
QUANDO È POSSIBILE SPOSTARSI ALL’ INTERNO DELLA REGIONE:
– ESIGENZE LAVORATIVE
– SITUAZIONI DI NECESSITA’
– MOTIVI DI SALUTE.
3. QUANDO È POSSIBILE SPOSTARSI ALL’ESTERNO DELLA REGIONE
– COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE DI ASSOLUTA URGENZA
– MOTIVI DI SALUTE
NOTA: LA VISITA AI CONGIUNTI (NOVITÀ INTRODOTTA DAL D.P.C.M. 26.4.2020) E’ POSSIBILE FAR VISITA A UN CONGIUNTO
SOLO ALL’INTERNO DELLA REGIONE DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE O DI QUELLA IN CUI CI SI TROVA I CONGIUNTI PURCHÉ VENGA RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO E VENGANO UTILIZZATE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE
Per congiunti si intende:
1) Ascendenti (genitori, nonni)
2) Discendenti (figli, nipoti)
3) Coniuge,
4) La parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso,
5) Fratelli, sorelle,
6) Affini nello stesso grado (i parenti del coniuge)
7) Zii e nipoti
8) Conviventi di fatto (secondo la giurisprudenza)
4. OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA
– Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico,
– Nei mezzi di trasporto
– comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (1 metro, 2 metri per l’attività sportiva)
– Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
5 . COME SPOSTARSI IN PRESENZA DI UN VALIDO MOTIVO DI USCITA
– E’ possibile utilizzare mezzi pubblici di trasporto, mezzi privati così come effettuare spostamenti a piedi o in bicicletta (Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici o di impossibilità di mantenere la distanza interpersonale, 1 metro o 2 metri per l’attività sportiva, si deve indossare la mascherina)
– Nel caso di utilizzo di autovetture, è possibile lo spostamento congiunto di due persone purchè distanziate di 1 metro se non appartenenti al medesimo nucleo familiare. Nessuna limitazione per persone tra loro conviventi.
6. COME PROVARE IL MOTIVO DELLO SPOSTAMENTO: AUTOCERTIFICAZIONE
– L’onere di provare che lo spostamento effettuato dalla persona sia realmente assistito da idonea motivazione (lavoro, situazioni di necessità, salute) incombe sulla persona stessa (Direttiva 8.3.2020, n. 14606)
– La motivazione in ordine allo spostamento effettuato deve essere fornita mediante produzione di un’autodichiarazione, reperibile sul portale del Ministero dell’Interno
– L’autodichiarazione potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica.
7. SPOSTAMENTI E ATTIVITÀ CONSENTITE:
– Acquisto di determinate categorie di beni, (allegato 1 DPCM 26.4.2020) se effettuati nella propria regione
– beni alimentari e di prima necessità;
– giornali e quotidiani;
– carburante per autotrazione;
– prodotti informatici e di comunicazione;
– prodotti di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
– prodotti igienico-sanitari;
– articoli per l’illuminazione;
– articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
– prodotti per animali domestici;
– materiale per ottica e fotografia;
– combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
– saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
– Abbigliamento per bambini;
– Libri e articoli di cartoleria.
– Fiori, piante, semi e fertilizzanti
– Toilettatura per animali domestici
ALTRI CASI E SPOSTAMENTI CONSENTITI
– Attività sportiva o motoria, compresa la pesca sportiva
– Può essere svolta anche lontano dalla propria abitazione, individualmente (ammesso l’accompagnatore solo per minori e non autosufficienti) a distanza di due metri da altre persone.
– Cerimonie funebri, ammesse ma con esclusiva partecipazione di congiunti (massimo 15 persone totali), con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto,
indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
– Assistenza anziani
– Consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione per accompagnare anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, purché tali spostamenti siano motivati da ragioni di necessità o di salute (Circolare Ministero Interno 31.3.2020).
– Consentito raggiungere un anziano parente non autosufficiente per recapitargli, ad esempio, beni di prima necessità.
– Genitori e figli minori è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, anche distante dalla propria abitazione (art. 1 DPCM 26.4.2020). La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute (Circ. Ministero Interno 31.3.2020).
– Visite a congiunti (solo se nel proprio territorio regionale)
– Genitori separati/divorziati possono effettuare spostamenti anche tra Comuni diversi tra loro per poter vedere i propri figli e trascorrere del tempo con questi, trattandosi di spostamenti per motivi di necessità.
– Smaltimento dei rifiuti domestici
– Animali domestici, consentito uscire di casa per accompagnare il proprio animale domestico per le esigenze fisiologiche di quest’ultimo.
Per ogni necessità particolare siete pregati di contattare gli uffici comunali o il sindaco
Cordialità
Danilo Centrella
Cocquio Trevisago e’ pronta per la fase 2, tra riaperture… e sgravi